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[1]Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto legge 24 settembre 1936 XIV, n. 2121 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629) sono compresi tra i fabbricati destinati ad uso di abitazione civile e popolare anche gli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione che possono essere adibiti permanentemente o transitoriamente ad uso di uffici, alberghi, scuole, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura o simili.
[2]Agli stessi effetti sono ritenuti in corso di costruzione quei fabbricati per i quali, alla data del 21 dicembre 1936-XV non era stato ancora costruito il solaio di copertura del piano terreno o rialzato.
[3]Non sono considerate come nuove costruzioni, e quindi sono esenti dall'obbligo del ricovero, gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, degli edifici esistenti, purche' i detti ampliamenti, calcolati nel modo stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 anche se fatti in periodi successivi, non superino una meta' del volume dell'edificio originario, e in nessun caso mc. 1500.
[4]Sono comunque esonerati dall'obbligo del ricovero le nuove costruzioni che abbiano un volume complessivo inferiore a mc. 1000, se isolato, ed inferiore a mc. 1500, se circondato da un'area non edificata ne' edificabile di superficie almeno cinque volte superiore a quella occupata dall'edificio stesso, salvo le prescrizioni stabilite da leggi speciali.
[5]Qualora pero' uno di questi limiti venga rispettivamente superato per uno o piu' ampliamenti successivi, le costruzioni predette dovranno essere provviste di ricovero.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
