Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto legge 24 settembre 1936 XIV, n. 2121 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629) sono compresi tra i fabbricati destinati ad uso di abitazione civile e popolare anche gli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione che possono essere adibiti permanentemente o transitoriamente ad uso di uffici, alberghi, scuole, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura o simili.

[2]Agli stessi effetti sono ritenuti in corso di costruzione quei fabbricati per i quali, alla data del 21 dicembre 1936-XV non era stato ancora costruito il solaio di copertura del piano terreno o rialzato.

[3]Non sono considerate come nuove costruzioni, e quindi sono esenti dall'obbligo del ricovero, gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, degli edifici esistenti, purche' i detti ampliamenti, calcolati nel modo stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 anche se fatti in periodi successivi, non superino una meta' del volume dell'edificio originario, e in nessun caso mc. 1500.

[4]Sono comunque esonerati dall'obbligo del ricovero le nuove costruzioni che abbiano un volume complessivo inferiore a mc. 1000, se isolato, ed inferiore a mc. 1500, se circondato da un'area non edificata ne' edificabile di superficie almeno cinque volte superiore a quella occupata dall'edificio stesso, salvo le prescrizioni stabilite da leggi speciali.

[5]Qualora pero' uno di questi limiti venga rispettivamente superato per uno o piu' ampliamenti successivi, le costruzioni predette dovranno essere provviste di ricovero.

Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1102~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari