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[1]L'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n, 1542, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, modificato dall'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'importo del prestito e' versato, dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente, questi sono in ogni caso solidalmente tenuti alla restituzione.
[3]«Tale restituzione avverra' senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilita' del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza.
[4]«In caso di separazione personale dei coniugi, o anche di separazione di fatto opportunamente accertata, quando non siano nati figli, e' in facolta' delle Provincie di disporre la immediata ripetizione del prestito o di abbreviarne la ratizzazione, e di chiedere il pagamento degli interessi nella misura stabilita per l'anno nel quale vengono adottati gli anzidetti provvedimenti, per i mutui contratti dalle Provincie, ai sensi degli articoli 3 e 10 e in ogni caso non superiore ai 6 per cento.
[5]«Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risultera' denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avra' luogo in ragione del 2 per cento al mese».
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1940-XIX
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI
[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
