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[1]L'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, Convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e' Sostituito dal seguente:
[2]«La concessione del prestito matrimoniale e' subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiamo alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di eta' e che il loro reddito globale non superi le lire 12.000 annue.
[3]«Il limite di eta', stabilito dal precedente comma e' elevato di un periodo di tempo pari a quello eventualmente trascorso dal marito fuori del Regno, come volontario o richiamato, durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero, nonche' quello del servizio militare prestato quale volontario, richiamato o trattenuto alle armi a causa della guerra».
Testo in vigore dal 31 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
