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E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 617, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali e comunali o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-ammini- strativa. Le Amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalita' di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di piu' Comuni della provincia, o anche di singoli Comuni, purche', in questo caso, ne vengano richieste dall'Amministrazione comunale interessata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art3 · fonte del testo

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