Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 2-bis. "Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Universita' od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione e' stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocita'". L'abilitazione e' conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953".

Testo vigente dal 26 gennaio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-01-05;11~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari