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[1]L'Istituto e' amministrato da un Consiglio centrale, che risiede in Roma ed e' composto di nove cancellieri o segretari giudiziari, dei quali cinque di grado non inferiore all'ottavo, tre di grado nono ed uno di grado decimo od undecimo.

[2]Esercitano le funzioni di revisore dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.

[3]I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica due anni, allo scadere dei quali possono essere confermati.

[4]Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Testo in vigore dal 1 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-20;1045~art9 · fonte del testo

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