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[1]Il Consiglio centrale e' coadiuvato da Consigli distrettuali.
[2]I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello, e sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo, uno appartenente al grado nono e l'altro al grado decimo od undecimo.
[3]Essi sono nominati dal Consiglio centrale.
Testo in vigore dal 1 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
