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[1]Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto nomina i componenti del Consiglio centrale e i revisori.
[2]Il Consiglio centrale nomina tra i suoi componenti il presidente, il vice-presidente, l'economo-cassiere e il segretario.
Testo in vigore dal 1 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
