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[1]I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

[2]I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi e' ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

[3]Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

[4]Se non e' stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione e' stata respinta, il provvedimento e' annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1055~art5 · fonte del testo

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