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I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
