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Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 9 Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 9 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 9 Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. ((6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

9

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo in vigore dal 29 febbraio 2012 al 31 ottobre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2011 al 29 febbraio 2012. 1 parola tolta, 34 parole aggiunte.

… accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. tolto: 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata … cambiari ed e' opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.tolto: ... COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. Per effetto della riabilitazione … venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. aggiunto: 6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art17 · fonte del testo

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