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Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia in tutto o in parte posta definitivamente a carico dello Stato qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089. Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni. In ogni caso gli immobili di proprieta' privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari. Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, puo' adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1552~art3 · fonte del testo

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