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L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".

Testo in vigore dal 14 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-12-05;786~art1 · fonte del testo

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