Art. 7 — Trattamento delle acque reflue urbane
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinche' i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalita' e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformita' alla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi' ad informare le Comunita' europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art7 · fonte del testo
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