All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,». All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. 7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e' trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilita' genitoriale nonche' il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1. 7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunita'». Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 21 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art6 · fonte del testo

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