Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarieta' bilaterali All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalita' previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarieta', preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo e' determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale». Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art8 · fonte del testo

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