Art. 29 — Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art29 · fonte del testo

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