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Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge e' effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331. L'Ufficio italiano dei cambi ha facolta' di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata. Il trasferimento e' subordinato all'avvenuto pagamento delle imposte dirette, anche non erariali, previste, in conseguenza dell'attivita' cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui questo ultimo e' domandato. L'interessato e' tuttavia ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti all'Intendente di finanza competente idonee garanzie.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art8 · fonte del testo

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