Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1989 al 5 febbraio 1999. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta. Nel caso di societa' o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1998, n. 492
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-12-29;555~art2 · fonte del testo
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