Art. 17 — Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali. 2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato. 3. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza. 4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale. 5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili. 6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".

Testo vigente dal 26 luglio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art17 · fonte del testo

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