Presso ogni tribunale amministrativo regionale e' costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

  • a)tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
  • b)tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria puo' essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato. I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sara' istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art18 · fonte del testo

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