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All'art. 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art53 · fonte del testo

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