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L'art. 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa. Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale. I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione. I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art50 · fonte del testo

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