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L'art. 185 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta e' applicata con l'aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento; per quelli indicati nella lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente ai 5 e al 7,50 per cento. Il limite minimo dell'imposta e' stabilito in L. 1000".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art34 · fonte del testo

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