Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 3 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale ammontare sara' ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalita' previsti dal precedente art. 1. Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento. Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento. L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, e' stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facolta' di escludere dal conteggio del reddito medio le qualita' di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facolta' di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 3 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari