Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, di accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24. In caso di disaccordo sara' seguita la procedura stabilita dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, i consorzi sono tenuti a versare, per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100, e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art26 · fonte del testo
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