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L'art. 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali ed artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pelliccerie. I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'art. 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta; cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili, terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualita' dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicita', carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico. I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art10 · fonte del testo

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