La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.

Testo vigente dal 5 maggio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-04-21;49~art2 · fonte del testo

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