Art. 13 — Disposizioni in materia di professioni intellettuali

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art13 · fonte del testo

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