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Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' soppresso. Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1 gennaio 1971, a favore dei comuni. La ripartizione viene effettuata:

  • a)per meta' in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;
  • b)per meta' in proporzione inversa al gettito pro capite dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonche' delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente. Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente e' quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce. I versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per il tesoro. Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art7 · fonte del testo

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