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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui. I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonche' al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte. Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art17 · fonte del testo

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