Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 novembre 1986 al 28 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 4 novembre 1986 al 28 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari