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Per le opere degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico non assistite da contributo dallo Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere a) e b) ed entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori nella ipotesi prevista sotto la lettera c).

Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-21;463~art5 · fonte del testo

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