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E' data facolta' alle amministrazioni e alle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli enti locali o ad altri enti pubblici di disporre, dopo aver constatato, con il relativo verbale, l'ultimazione delle opere prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del genio civile o dell'ufficio tecnico competente e sentita la direzione dei lavori, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva. La restituzione puo' essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;93~art4 · fonte del testo

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