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Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, purche' sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalita' di pubblicazione.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art11 · fonte del testo

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