Art. 2 — Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

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In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 20 luglio 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-14;178~art2 · fonte del testo

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