Art. 5 — Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 155.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 155.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2001 al 1 luglio 2002. 118 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il comma 11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2001-06-30;246~art5 · fonte del testo
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