Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci. L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali. Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci, nella duplice qualita' di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di Borsa merci, da' luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e a relativa imposta sull'entrata e' dovuta dalla Cassa, in occasione della girata da essa effettuata sul prezzo corrisposto dal giratario.

Testo vigente dal 26 luglio 1954

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;502~art2 · fonte del testo

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