Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →

Entro il termine che sara' stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro per la pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attivita'. Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)titolo di studio;
  • b)certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonche' copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attivita' scientifica o didattica;
  • c)certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le universita' italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attivita' richiesta nei Paesi di destinazione;
  • d)certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea cola' in uso da accertarsi eventualmente con un colloquio.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;465~art3 · fonte del testo

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