Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' nel grado rivestito prima della promozione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.652

1

La L. 24 dicembre 1979, n.652 ha disposto (con l'art.1) che "Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello."

Testo vigente dal 13 gennaio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1977 al 13 gennaio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1979, n.652

    La L. 24 dicembre 1979, n.652 ha disposto (con l'art.1) che "Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;932~art2 · fonte del testo

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