Art. 2 — Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni

Il presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita' del beneficiario:

  • a)al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
  • b)ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
  • c)ai genitori;
  • d)ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
  • e)ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e' attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 10 agosto 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;135~art2 · fonte del testo

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