Art. 1 — Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
- a)entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1;
- b)entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme." Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria ((, anche degli enti territoriali,)) o non erariale.
Testo vigente dal 16 giugno 2002
