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[1]Ferma ogni altra disposizione della legge 15 maggio 1939, n. 764, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e' autorizzato a concedere per conto del Regio tesoro un premio sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti, oltreche' nei casi indicati all'art. 1 della citata legge, anche:

[2]per le somme destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia o nei Possedimenti, o di Enti italiani che si propongono fini di interesse pubblico, assistenziali, educativi e simili, stabiliti in Italia o nei Possedimenti, che siano trasferite mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca per conto di persone di origine italiana, anche se munite di altra cittadinanza. L'accertamento delle condizioni sopra indicate e' riservato al discrezionale giudizio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

[3]quando, per la particolarita', delle circostanze, i Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, con determinazione generale o per singoli casi, ne abbiano riconosciuta l'opportunita'.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1882~art1 · fonte del testo

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