Art. 19 — Registro
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. 267 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sul registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere annotati, di volta in volta:
tolto: a) la data dell'operazione;
tolto: b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime;
tolto: c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 16 e 23;
tolto: d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
tolto: e) la trasformazione e lo scarico del prodotto. Sul registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto da diverse materie prime, ivi compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine protette di cui all'articolo 21. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, puo' fissare:
tolto: a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
tolto: b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dall'articolo 16, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;
tolto: c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art19 · fonte del testo
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