Art. 11 — Divieto di vendita e di somministrazione
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 13 gennaio 2018
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 13 gennaio 2018. 412 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini:
tolto: a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione;
tolto: b) che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
tolto: c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. E' fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini liquorosi e i vini aromatizzati;
tolto: d) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 2 grammi per litro;
tolto: e) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 5 grammi per litro;
tolto: f) contenenti alcol metilico in quantita' superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale;
tolto: g) contenenti acido citrico in quantita' superiore ad 1 grammo per litro;
tolto: h) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2);
tolto: i) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base alla accertata pericolosita' per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, nonche' all'articolo 10, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall'articolo 14, comma 5, ed avviati alla distillazione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art11 · fonte del testo
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