Art. 1 — Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

[1]Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)), sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.";
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";
  • 3)al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: "L'amministratore delegato" fino a: "e' nominato" sono sostituite dalle seguenti: "E' nominato un";
  • b)all'articolo 13-bis:
  • 1)al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";
  • 2)al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
  • 3)al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009";
  • 4)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008" c)

[2]all'articolo 17:

  • 1)i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 ((della legge)) 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.";
  • 2)al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: "controllo preventivo di legittimita'" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Testo vigente dal 4 ottobre 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 215/2010

    Ha colpito questo articolo
    17 giugno 2010

    V. titoletto.

    Art. 4 Provvedimenti anticrisi · Art. 1 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/2019

    Questione infondata
    9 luglio 2019

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria - dell'art. 17, comma 30- ter , del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c ), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. ( Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011 ).

    Art. 17 Provvedimenti anticrisi · Art. 1 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/2019

    Questione infondata
    9 luglio 2019

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 17, comma 30- ter , secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c ), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (art. 7 della legge n. 97 del 2001). Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. ( Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011 ).

    Art. 17 Provvedimenti anticrisi · Art. 1 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2009 al 4 ottobre 2009. 70 parole tolte, 286 parole aggiunte in 10 capoversi.

Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, tolto: recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

… riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari."aggiunto: ;

b) aggiunto: all'articolo 13-bis:

aggiunto: 1) al comma 3 tolto: dell'articolo 13-bisaggiunto: , dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoaggiunto: , ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

tolto: c)aggiunto: 2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

aggiunto: 3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009";

aggiunto: 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008" c)

… il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 tolto: dalla aggiunto: della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del …

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: "controllo preventivo di legittimita'" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo"tolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 5/08/2009, n. 180 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-08-03;103~art1 · fonte del testo

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