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[1]L'articolo unico del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 950 convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1657, e' modificato come di seguito:
[2]«Il Ministero delle finanze ha facolta' di disporre che le operazioni a termine sui titoli non possano essere effettuate se non contro deposito dei titoli stessi o della relativa copertura in contanti nella misura che sara' di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno in relazione alle condizioni del mercato, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione. Analoga facolta', ha il Ministero delle Finanze per le operazioni a premio e per i riporti.
[3]«I contratti di borsa a termine conclusi senza che nessuna delle due parti abbia effettuato il deposito non sono validi.
[4]«Qualora il deposito sia stato eseguito da una sola delle due parti, questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento».
Testo in vigore dal 30 dicembre 1939 al 1 luglio 1998
