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Nella formazione del nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), e nelle revisioni del classamento, sia straordinarie, sia periodiche, ordinate con R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, riuniti con le altre disposizioni concernenti il nuovo catasto, in testo unico col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, la rendita catastale dei terreni olivati, nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi, sara' determinata considerandoli spogli di olivi ringiovaniti e destinandoli alla qualita' di coltura e alla classe che loro compete secondo lo stato di fatto e senza pregiudizio per il trattamento spettante agli ulteriori miglioramenti che per gli stessi terreni venissero in seguito accertati coi procedimenti normali.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
