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L'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1921, n. 546, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985, recante disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il ringiovanimento degli oliveti, e' abrogato e sostituito dai seguenti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
