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[1]Gli operai sono inscritti alla Cassa nazionale nel ruolo delle mutualita'.

[2]Essi possono pero' domandare di' essere inscritti o di far passaggio al ruolo dei contributi riservati secondo le norme che regolano la Cassa di previdenza, rimanendo inalterato il contributo dello Stato per la pensione nel ruolo delle mutualita'.

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 2 luglio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;348~art7 · fonte del testo

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